I Giudici Popolari svolgono le loro funzioni nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello.
Ai sensi della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello;
- non essere magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizi appartenenti all'ordine giudiziario;
- non appartenere alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- non essere Ministro di qualsiasi culto e religioso di ogni ordine e congregazione.
L'Albo dei giudici popolari ha validità biennale e viene aggiornato negli anni dispari.
- Entro il 30 aprile, i cittadini vengono invitati con pubblico manifesto ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari entro il 31 luglio successivo.
- Entro il 30 agosto, la Commissione approva due elenchi distinti uno per la Corte d'Assise e uno per la Corte d'Assise d'Appello dei cittadini aventi i requisiti di legge e non già compresi negli albi, che hanno presentato domanda o che abbiano comunque titolo ad essere proposti negli elenchi.
- Dal 15 Settembre al 31 Ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni Comune mediante affissione all’ Albo Pretorio e con pubblico manifesto;
- Entro 15 giorni dall’ affissione all’ Albo Pretorio, ogni cittadino può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’ Assise.