L’imposta municipale propria (IMU), introdotta nel 2012, è stata ridisciplinata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 739-783, legge n. 160/2019).
Il tributo è dovuto da chiunque possegga beni immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli)
È esclusa dal pagamento dell'IMU (salvo le abitazioni di lusso accatastate nelle categoria A/1, A/8 e A/9)
Le due rate IMU si devono versare entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
-Fabbricati
La base imponibile è data dalla rendita (visibile sulla visura catastale), incrementata del:
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del 5 per cento (si moltiplica per 1,05);
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del moltiplicatore previsto dalla legge a seconda della categoria catastale dell'immobile
Categoria catastale |
Moltiplicatore |
Da A/1 a A/11 |
160 |
A/10 |
80 |
Da B/1 a B/8 |
140 |
C/1 |
55 |
C/2, C/6, C/7 |
160 |
C/3, C/4, C/5 |
140 |
Da D/1 a D/10 |
65 |
D/5 |
80 |
-Terreni
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Per calcolare l'imposta, bisogna poi applicare l'aliquota stabilita annualmente dal Comune di Busca.
In autoliquidazione presso gli sportelli bancari, attraverso servizi on line o presso qualsiasi ufficio postale utilizzando il modello F24 indicando i
codici tributo previsti dall'Agenzia delle entrate.