Descrizione
Accatastamento di tutti i fabbricati rurali
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, tramite presentazione di apposito Doc.Fa (la denuncia catastale di accatastamento degli immobili).
Considerata la mole di fabbricati da regolarizzare, onde evitare i probabili intasamenti che si verificheranno presso gli uffici catastali il prossimo autunno, si invitano i cittadini/contribuneti in possesso di fabbricati agricoli a rivolgersi per tempo al proprio tecnico di fiducia per regolarizzare la propria posizione.
Si ricorda, peraltro, che tali immobili, anche se classati nel corso del 2012, saranno comunque tassati già dall’1/01/12: nel caso in cui la pratica di accatastamento non fosse ancora completata,
il versamento dell’IMU 2012 avverrà sulla base di una rendita presunta, imposta che poi verrà conguagliata una volta attribuita la rendita definitiva.
Rimangono esclusi dall’obbligo di accatastamento al catasto dei fabbricati gli immobili indicati all'art.3, co.3, del D.M. n. 28/98; si tratta di immobili agricoli di rilevanza del tutto residuale, ossia:
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
• serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Nel caso di inadempienza del contribuente all’obbligo di accatastamento, provvederà il Comune a segnalare l’immobile agli uffici catastali che provvederanno al classamento d’ufficio, ovviamente con spese a carico del contribuente e applicazione delle sanzioni.