Si tratta di un contributo, per ogni figlio nato, a favore delle madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (oppure che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno).
Il beneficio viene concesso anche per ogni minore (fino a sei anni) in adozione o affidamento preadottivo.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la domanda, nel proprio Comune di residenza, le madri:
- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie, in possesso della carta di soggiorno (ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 74, c. 1).
Casi particolari:
- in caso di madre minore di età: dal padre maggiorenne;
- in caso di decesso della madre: dal padre che abbia riconosciuto il figlio;
- in caso di affidamento esclusivo al padre: dal padre se il figlio si trova presso la sua famiglia anagrafica e se è soggetto alla sua potestà;
- in caso di separazione legale tra i coniugi: dall’affidatario;
- in caso di minore non riconosciuto dai genitori: dalla persona affidataria.
Presentazione della richiesta
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della nascita del figlio.
Documenti da presentare
Apposito modulo predisposto dal proprio Comune di residenza.
Limiti di reddito
Per l'anno 2013, un nucleo familiare composto da 3 persone deve avere un indicatore I.S.E. non superiore ad € 34.873,24.
Importo dell'assegno
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.
Per gli eventi verificatisi nell’anno 2013 l’importo mensile dell’assegno è pari a € 334,53, per un importo totale pari a € 1.672,65.
(In caso di parto gemellare o in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo).
Pagamento dell'assegno
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta.
In caso di concessione, trasmette all’Inps i dati necessari per il pagamento.
L’Inps paga, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.
Dove si presentano le richieste
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Busca, via Cavour n. 28.
Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Busca, via Cavour n. 28.
Telefono: 0171–948626.
e.mail: segreteria@comune.busca.cn.it