Imu: chi paga e chi no entro il 17 giugno

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L’abitazione principale salta la rata di giugno

Data:

28 Maggio 2013

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E' comparso sulla  Gazzetta Ufficiale il decreto che sospende il pagamento della prima rata dell’imposta municipale 2013 per le abitazioni principali (non di lusso) e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie che costituiscono “prima casa” dei soci assegnatari, gli alloggi “popolari” assegnati dallo Iacp o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. Esclusi dal versamento, inoltre, i terreni agricoli e i fabbricati rurali indicati nell’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Dl 201/2011.

Il blocco è stato disposto in attesa del riordino complessivo della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Previste, in particolare, la ridefinizione della potestà impositiva di Stato e Comuni e l’eventuale riconoscimento della deducibilità dal reddito d’impresa dell’Imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. 

La riforma, però, dovrà essere attuata entro il prossimo mese di agosto. In caso contrario, tornerà “in auge” la normativa vigente e la prima rata dell’Imu 2013, messa in standby per quelle particolari categorie di immobili, dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Chi deve pagare entro il 17 giugno
Attenzione: l’effetto sospensione dell’acconto Imu di giugno non riguarda i proprietari di abitazioni principali di pregio. Ne rimangono fuori, infatti, appartamenti signorili, ville e castelli, per i quali la rata è confermata. In particolare, la sospensione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Devono pagare la prima rata i proprietari di seconde case (anche se in uso gratuito a parenti), negozi, uffici, box e cantine ulteriori a quelle considerate pertinenze dell’abitazione principale. Non saltano l’appuntamento neanche i proprietari di aree edificabili e immobili a uso produttivo, come strutture industriali, capannoni, cinema, alberghi.



In link qui sotto il decreto e le modalità di pagamento.

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